per chi aderiva al concordato sarebbe stato eliminato l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale. Scaduto il biennio, dal 01 gennaio 2005 è tornato in vigore l'obbligo di rilascio dello scontrino, ma è rimasta in vigore l'abrogazione della sanzione da 51 a 1032 euro (con soppressione dell'articolo 11, comma 6, Dlgs n. 471/1997) prevista a carico del cliente che, a richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio commerciale o nelle sue immediate vicinanze, non era in grado di esibire lo scontrino o la ricevuta fiscale o lo esibiva con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale.
L'abolizione di tale sanzione in capo al consumatore ha carattere permanente, non viene meno, quindi, a concordato biennale "archiviato". E' stato così finalmente chiarito che per il consumatore la richiesta dello scontrino fiscale non è più un obbligo, bensì un diritto e come tale può essere rinunciato.
Naturalmente per il negoziante restano le sanzioni per la mancata emissione dello scontrino.
in base a quale norma il cliente non è più perseguibile?
RispondiEliminaIn base all'art. 33 del decreto legge 269/2003 convertito in Legge 350/2004, il cui comma 10 dispone che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471", che prevedeva la sanzione per il cliente. Tale abrogazione è definitiva, mentre il concordato fiscale preventivo era solo temporaneo.
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