lunedì 8 marzo 2010

Additivi alimentari: obbligo di informazione dei consumatori, fino al 31/12/2010

Il Ministero della Salute, con ordinanza 29/01/2010 (in G.U. n. 40 del 18/02)ha stabilito l'obbligo di informazione da parte degli operatori del settore della ristorazione, sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni da loro effettuate, così come dell'eventuale presenza di allergeni negli additivi e miscele di additivi impiegati.

MINISTERO DELLA SALUTE, ORDINANZA 29 gennaio 2010
Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione. (10A02089) - (GU n. 40 del 18-2-2010)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico ...[omissis]...
Considerato che l'Autorita' sanitaria, nell'ambito di controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;
...[omissis]...
Considerato, in particolare, che l'assenza delle istruzioni per l'uso sull'etichetta degli additivi, delle miscele di additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo' comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;
Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori;
...[omissis]...
Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari;

Ordina:

Art. 1
1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.
2. L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, e' assoggettato alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonche' all'obbligo di informazione del consumatore.
3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e' fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2
1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.

2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi e miscele di additivi impiegati.

3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorita' sanitaria. La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2010 e, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010.
Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 45.

Nessun commento:

Posta un commento

Prima di essere pubblicato, il tuo commento sarà soggetto a moderazione.
Ti prego di evitare commenti inutili, offensivi, di spam, o comunque OT.
Grazie

Questo blog non costituisce una testata giornalistica, non ha carattere periodico e viene aggiornato dall'Autore in base alle disponibilita' di tempi e materiali. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. L'Autore, inoltre, dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all'Autore. Alcune delle foto presenti su questo blog sono state reperite in internet. Chi ritenesse danneggiati i suoi diritti d'autore può contattare l'Autore all'indirizzo marziano.mChiocciolAgmail.com per chiederne la rimozione.

Per pubblicare gli annunci sul blog utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Le aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.