Sentenza 13 gennaio - 20 gennaio 2010, n. 403
Svolgimento del processo
Con il suddetto provvedimento era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. SCV 661840 del 10.10.08 emesso dalla polizia stradale di Teramo, ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 296,00, oltre accessori, per un totale di € 312,29, per la violazione dell’art. 142, comma 8, del C.d.S. La Prefettura di Teramo non si costituiva.
All’udienza odierna, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa. L’istruttoria è stata soltanto documentale.
Occorre anzitutto chiarire che, per quanto l’accertamento per cui è causa sia relativo ad un illecito posto in essere al di fuori del territorio del comune di Bari, questo giudice non può dichiarare la propria incompetenza per territorio.
Si tratta, infatti, di un accertamento avvenuto con il c.d. sistema tutor, il quale, per le sue caratteristiche funzionali, non consente di stabilire con esattezza il luogo preciso di perfezionamento dell’illecito.
...omissis...
Ebbene, questa incertezza non consente di emettere una sentenza di incompetenza: ai sensi dell’art. 44 del c.p.c., infatti, il giudice che dichiara la propria incompetenza per territorio deve indicare il Giudice competente (e ciò coerentemente con i motivi che affermano la propria incompetenza) (Cass. Civ. 18.04.2008, n. 10236).
Nel merito, la Igam S.p.A. denuncia, tra l’altro, che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’illecito per cui è causa non sia stato sottoposto a periodica taratura e controllo di efficienza.
Il motivo è fondato e, in quanto tale, assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.
...omissis...
Ebbene, nel caso di specie, nonostante l’esplicita contestazione della Igam S.p.A., parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli di cui al cit. art. 4 del D.M. 29.10.1997.
L’opposizione va quindi accolta.
La novità e complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese e competenze di causa.
1 dichiara la contumacia della Prefettura di Teramo;
2 accoglie l’opposizione;
3 compensa le spese.
Nessun commento:
Posta un commento
Prima di essere pubblicato, il tuo commento sarà soggetto a moderazione.
Ti prego di evitare commenti inutili, offensivi, di spam, o comunque OT.
Grazie