mercoledì 24 febbraio 2010

Circolazione stradale, sistemi tutor: obbligo di controlli periodici

Giudice di Pace di Bari
Sentenza 13 gennaio - 20 gennaio 2010, n. 403

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso questo ufficio in data 10.07.2009, la Igam S.p.A. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. n. 17884/09Fasc. n. 434, emessa dalla Prefettura di Teramo in data 29.04.2009, e chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato.

Con il suddetto provvedimento era stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. SCV 661840 del 10.10.08 emesso dalla polizia stradale di Teramo, ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 296,00, oltre accessori, per un totale di € 312,29, per la violazione dell’art. 142, comma 8, del C.d.S. La Prefettura di Teramo non si costituiva.
All’udienza odierna, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa. L’istruttoria è stata soltanto documentale.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura di Teramo, non costituitasi in giudizio, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’odierna udienza.
Occorre anzitutto chiarire che, per quanto l’accertamento per cui è causa sia relativo ad un illecito posto in essere al di fuori del territorio del comune di Bari, questo giudice non può dichiarare la propria incompetenza per territorio.
Si tratta, infatti, di un accertamento avvenuto con il c.d. sistema tutor, il quale, per le sue caratteristiche funzionali, non consente di stabilire con esattezza il luogo preciso di perfezionamento dell’illecito.
...omissis...
Ebbene, questa incertezza non consente di emettere una sentenza di incompetenza: ai sensi dell’art. 44 del c.p.c., infatti, il giudice che dichiara la propria incompetenza per territorio deve indicare il Giudice competente (e ciò coerentemente con i motivi che affermano la propria incompetenza) (Cass. Civ. 18.04.2008, n. 10236).

Nel merito, la Igam S.p.A. denuncia, tra l’altro, che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione dell’illecito per cui è causa non sia stato sottoposto a periodica taratura e controllo di efficienza.
Il motivo è fondato e, in quanto tale, assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.
...omissis...
Ebbene, nel caso di specie, nonostante l’esplicita contestazione della Igam S.p.A., parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli di cui al cit. art. 4 del D.M. 29.10.1997.
L’opposizione va quindi accolta.
La novità e complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dalla lgam S.p.A., con ricorso depositato in data 10.07.2009 così decide:
1 dichiara la contumacia della Prefettura di Teramo;
2 accoglie l’opposizione;
3 compensa le spese.

Nessun commento:

Posta un commento

Prima di essere pubblicato, il tuo commento sarà soggetto a moderazione.
Ti prego di evitare commenti inutili, offensivi, di spam, o comunque OT.
Grazie

Questo blog non costituisce una testata giornalistica, non ha carattere periodico e viene aggiornato dall'Autore in base alle disponibilita' di tempi e materiali. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001. L'Autore, inoltre, dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi all'Autore. Alcune delle foto presenti su questo blog sono state reperite in internet. Chi ritenesse danneggiati i suoi diritti d'autore può contattare l'Autore all'indirizzo marziano.mChiocciolAgmail.com per chiederne la rimozione.

Per pubblicare gli annunci sul blog utilizziamo aziende pubblicitarie indipendenti. Le aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il tuo nome, indirizzo, indirizzo email o numero di telefono) sulle tue visite a questo e altri siti web per creare annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Se desideri ulteriori informazioni a questo proposito e per conoscere le opzioni disponibili per impedire l'utilizzo di tali dati da parte di queste aziende, fai clic qui.