lunedì 26 gennaio 2009

Cambio gestore e disdetta del servizio: come fare?

Quando si cambia il gestore della propria connessione internet e/o del telefono, occorre seguire alcune semplici regole per evitare sorprese. A parte quello che si sente dire dagli operatori telefonici dei call-center (molto spesso solo venditori il cui unico interesse e scopo è piazzare un prodotto) anche sulla non necessità della disdetta scritta, è importante conoscere
non solo i propri diritti ma anche e soprattutto i propri doveri, primo fra tutti l'invio di disdetta mediante raccomandata a.r. (cioè con avviso di riceviemento) con un preavviso di 30 giorni per la disdetta del servizio. Altra cosa non meno importante è ricordarsi di avvisare la banca per fermare l'addebito automatico della bolletta del vecchio gestore, le procedure automatiche semplificano la vita a possono anche essere fonte di addebiti imprevisti, il cui recupero si può poi rivelare lungo e macchinoso.
Trascrivo qui di seguito i consigli dell'ADUC, un'associazione dei consumatori:
La legge 40/07 stabilisce che i gestori non possono imporre un tempo massimo di preavviso superiore a 30 giorni. Nel contratto, dunque, devono essere indicate le modalita' per effettuare la disdetta (in genere viene richiesto l'invio di una raccomandata a/r, anticipata anche via fax).
Nella pratica sono giunte molte segnalazioni di indebiti trasferimenti, di utenze o di singoli servizi (come l'adsl) da parte di nuovi gestori, senza che l'utente lo avesse mai richiesto o ne fosse a conoscenza. Questo e' possibile visto che oggi e' uso diffuso stipulare contratti telefonicamente o direttamente on-line, cui segue spesso l'attivazione del servizio da parte dei gestori senza aspettare di ricevere il contratto firmato dall'utente.
Il problema nasce dal fatto che il vecchio gestore, una volta ricevuta la richiesta di migrazione da parte del nuovo gestore, non puo' far altro che consentirla in base alle convenzioni che regolano i rapporti tra operatori. Accade spesso, dunque, che tale operazione avvenga all'oscuro dell'utente, il quale si trova improvvisamente assegnato al nuovo gestore.
Per ovviare a cio' consigliamo, in caso di scelta di un nuovo operatore, di fare attenzione all'aspetto relativo alla comunicazione della disdetta, in modo da poter richiedere il risarcimento del danno al nuovo gestore in caso di attivazione indebita di servizi.
In caso di attivazioni e/o migrazioni non richieste, occorre procedere come indicato nella nostra scheda pratica su "Telefonia, adsl, suonerie, ecc. - Servizi non richiesti e mancate attivazioni:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=167877

Un altro aspetto rilevante in caso di disdetta riguarda la restituzione degli apparati eventualmente ricevuti a titolo di comodato.
In genere questo servizio e' gratuito, ma puo' essere previsto anche a titolo oneroso. Gli artt. 1809 e 1810 c.c. stabiliscono in capo al comodatario l'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del termine convenuto, oppure, qualora non sia previsto un termine all'accordo negoziale, quando il comodante la richieda. E' consentito, dunque, in capo al comodante di prevedere all'interno del contratto da questi predisposto la corresponsione di un corrispettivo in caso di mancato adempimento di questo obbligo da parte dell'utente. Le modalita' di restituzione degli apparecchi sono solitamente contenute nel contratto. Qualora non se ne abbia una copia, consigliamo di chiedere, nella raccomandata con la quale si comunica la disdetta, anche con quali modalita' dettagliate debbano essere restituiti gli apparecchi in comodato; in tal modo si trasferisce in capo al gestore l'onore di indicare dette procedure, ovvero di inviare copia delle condizioni di contratto.

http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php?id=225210

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